skip to Main Content
"Be the change that you wish to see in the world". (Gandhi)
SUPERBONUS 110%: Guida All’agevolazione

SUPERBONUS 110%: Guida all’agevolazione

Già da diversi anni il legislatore ha previsto delle agevolazioni fiscali, sotto forma di detrazioni di imposta, riconosciute ai contribuenti che riqualificano le proprie abitazioni con interventi di efficientamento energetico e miglioramento sismico.

Il Decreto Rilancio incentiva e potenzia ulteriormente questi interventi, introducendo un Superbonus che porta al 110% l’aliquota di detrazione riconosciuta per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 (31 dicembre 2022 per i condomini).

Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta e come funziona il Superbonus 110%.

Sommario

Il SuperBonus 110%

Il Superbonus 110% è un credito di imposta, utilizzabile in 5 quote annuali, pari al 110% delle spese sostenute per gli interventi previsti in ambito di riqualificazione energetica e sismica.

Quindi, a fronte di una spesa agevolabile pari a 100, il contribuente avrà diritto ad un credito di imposta di 110 che potrà utilizzare per il pagamanto (o il rimborso) delle proprie imposte in 5 rate annuali da 22 ciascuna.

Inoltre è possibile cedere l’intero ammontare del credito al proprio fornitore o ad un istituto bancario, ricorrendo alla cessione del credito o allo sconto in fattura.

Chi sono i destinatari

L’incentivo è destinato ai seguenti soggetti:

  • Condomini,
  • Persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni,
  • Istituti autonomi case popolari,
  • Cooperative di abitazione a proprietà indivisa,
  • Onlus e associazioni di volontariato,
  • ASD.

Le opere possono essere realizzate sia sulle prime che sulle seconde case, purchè esse non rientrino nelle categorie catastali A/1 (Abitazioni di tipo signorile), A/8 (Abitazioni in ville) e A/9 (Castelli e palazzi di pregio).

Gli interventi “trainanti”

Gli interventi “trainanti” sono quegli interventi la cui realizzazione consente lo sblocco del Superbonus 110%, e quindi la possibilità di accedere al beneficio.
Essi rientrano in due categorie:

  1. Risparmio energetico,
  2. Miglioramento sismico.

In particolare, appartengono alla categoria dell’efficientamento energetico:

  • Isolamento termico delle superfici opache che interessano l’involucro dell’edificio per almeno il 25% della superficie (cd. cappotto),
  • Sostituzione di impianti di climatizzazione sia a condensazione sia a pompa di calore,
  • Limitatamente agli edifici unifamiliari, sostituzione di impianti di climatizzazione a pompa di calore.

E’ fondamentale che si raggiunga un miglioramento delle prestazioni energetiche dell’edificio di almeno 2 classi (o comunque tale da attestarsi nella massima classe possibile).

Sono invece riconducibili alla categoria del miglioramento sismico i seguenti interventi:

  • interventi sismici generici,
  • riduzione di una o due classi di rischio sismico,
  • riduzione di una o due classi di rischio sismico per parti comuni di condomini,
  • demolizione e ricostruzione di fabbricati da parte di imprese costruttrici con relativa vendita entro 18 mesi.

Essi devono necessariamente essere realizzati in edifici ubicati nelle zone sismiche 1 – 2 – 3 (vedere classificazione sismica).

Gli interventi “trainati”

La realizzazione di almeno un intervento “trainante” consente di estendere la detrazione del 110% ad una serie di altri interventi c.d. “trainati”, che per loro natura, se realizzati singolarmente, sconterebbero una detrazione minore.

Tra questi possiamo elencare:

  • Sostituzione infissi e schermature solari,
  • installazione micro generatori in sostituzione di impianti esistenti,
  • posizionamento colonnine di ricarica di veicoli elettrici,
  • posa impianto solare fotovoltaico e sistema di accumulo.

Le spese per queste opere, realizzate in abbinamento ad un intervento trainante, danno anch’esse diritto ad una detrazione di imposta pari al 110% riconosciuta sempre in 5 quote annuali.

Ad esempio, se insieme alla realizzazione del cappotto (intervento trainante – costo 100), si procede alla sostituzione degli infissi (intervento trainato – costo 50), i 110 del cappotto (100 + 10 bonus) sono detraibili in 5 anni (22 all’anno) così come i 55 (50 + 5 bonus) degli infissi (11 all’anno). Per cui, ogni anno fino al quinto, il contribuente detrarrà dalle proprie imposte 33. A meno che non decida di cederle oppure avrà ottenuto sconto in fattura.

Limiti di spesa

Ovviamente il legislatore ha posto delle limitazioni alle spese sostenibili. Esse variano in base ai diversi interventi e alle diverse tipologie di abitazioni in cui vengono realizzate.

Di seguito viene mostrata una tabella riepilogativa contenente i limiti di spesa per ciascuna tipologia di intervento.

Cessione del credito e Sconto in fattura

Una volta realizzati gli interventi e maturato il credito di imposta da portare in detrazione, l’articolo 121 del DL 34/2020 consente la possibilità che esso possa essere ceduto a terzi.

Grazie a questa grande opportunità, il diritto alla detrazione d’imposta può essere convertito in un contributo immediato sotto forma di:

  • sconto in fattura effettuato dal fornitore,
  • cessione del credito a banche, operatori finanziari o altri soggetti.

Anche i destinatari del credito (fornitori, banche o altri soggetti) utilizzeranno il credito negli anni previsti dallo stesso.

Grazie allo sconto in fattura e alla cessione del credito, il contribuente avrà l’opportunità di realizzare le opere senza dover sostenere alcun esborso monetario. Fornitori, banche o altri soggetti anticiperanno i soldi degli interventi in cambio del credito di imposta da essi generato.

Ad esempio, se un condominio realizza un intervento ammesso per 100, potrà cedere il credito corrispondente, pari a 110, al proprio fornitore o ad una banca. Nel primo caso riceverà uno sconto in fattura pari a 100, nel secondo caso una somma concordata con la banca da utilizzare per il pagamento dei lavori.

Asseverazione e Visto di conformità

Per esercitare l’opzione dello sconto in fattura e della cessione del credito sono necessarie: asseverazioni e visto di conformità.

Le asseverazioni sono rilasciate da tecnici abilitati (ingegneri, architetti, geometri…) e servono per attestare gli interventi realizzati, il rispetto dei requisiti previsti dai decreti nonchè la congruità delle spese sostenute.

Il visto di conformità viene invece apposto da commercialisti. La sua funzione è quella di verificare la regolarità della documentazione e dei presupposti che danno diritto alla detrazione.

Se stai cercando un Commercialista che si occupi del visto di conformità sulla tua pratica Superbonus 110 scopri il servizio offerto dal nostro studio.

Senza asseverazioni non è possibile usufruire del Superbonus, mentre senza visto di conformità non è possibile richiedere lo sconto in fattura ai propri fornitori e neppure cedere il credito a banche ed altri soggetti.

Per maggiori informazioni è disponibile una specifica sezione dedicata al Bonus 110% direttamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Compilando il form sottostante è possibile richiedere, gratuitamente e senza impegno, un preventivo per il rilascio del Visto di Conformità necessario per la Cessione del Credito e per lo Sconto in Fattura.