
Esenzione Canone RAI: a chi spetta
Già da diversi anni il canone di abbonamento alla RAI è addebitato nella bolletta elettrica, questo al fine di contrastare il fenomeno evasivo. Sono tuttavia previste specifiche casistiche di esenzione: vediamo quali sono e a chi spettano.
Sommario
Canone RAI: cos’è
Il canone tv è dovuto da chiunque abbia un apparecchio televisivo e si paga una sola volta all’anno per nucleo familiare.
Dal 2016 è stato prevista la presunzione di detenzione della tv in tutti quei casi in cui è attiva un’utenza di energia elettrica. Ed è appunto a mezzo della relativa bolletazione che avviene il pagamento anche del canone rai.
Il pagamento ammonta a 90 euro ed è dovuto anche da chi è residente all’estero.
Casi di esonero
Le casistiche che danno diritto all’esenzione dal pagamento del canone rai sono:
- Anziani Over 75 titolari di reddito non superiore a 8.000 euro;
- Militari delle Forze Armate Italiane: ospedali militari, Case del soldato e Sale convegno dei militari delle Forze armate. (Se un membro delle Forze Armate si trova in un appartamento privato situato all’interno di una struttura militare non è esonerato dal pagamento del canone);
- Militari di cittadinanza straniera appartenenti alle Forze Nato;
- Agenti diplomatici e consolari: solo per quei Paesi per cui è previsto lo stesso trattamento per i diplomatici italiani;
- Rivenditori e negozi in cui vengono riparate TV.
Inoltre, poichè è dovuto un solo pagamento per nucleo familiare, è possibile comunicare la non applicazione del canone a quelle utenze intestate a più soggetti facenti parte della stessa famiglia.
Infine, per quelle abitazioni in cui non sono presenti apparecchi audiovisivi, è possibile richiedere allo stesso modo l’esenzione dal pagamento del canone rai.
Quando e come presentare la richiesta di esenzione
Il modello di dichiarazione va presentato direttamente dal contribuente o dall’erede tramite il sito internet dell’Agenzia delle Entrate, utilizzando le credenziali Fisconline o Entratel, oppure rivolgendosi agli intermediari abilitati (Commercialisti, Caf, Altri intermediari abilitati).
E’ possibile inviare il modello anche tramite raccomandata a/r senza busta, all’indirizzo:
Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Canone TV – Casella postale 22 – 10121 Torino.
I termini entro cui inviare la comunicazione:
- dichiarazione presentata dal 1° febbraio al 30 giugno: esonera dall’obbligo di pagamento per il secondo semestre dello stesso anno;
- dichiarazione presentata dal 1° luglio al 31 gennaio dell’anno successivo: esonera dall’obbligo del pagamento per l’intero anno successivo.
Rimborso del Canone
Qualora erroneamente si sia proceduto al pagamento del canone, pur avendo diritto all’esenzione, è possibile richiedere il rimborso di quanto indebitamente versato.
Di seguito elenchiamo le casistiche previste:
- possesso dei requisiti di esenzione relativi ai cittadini che hanno compiuto il 75° anno di età con reddito complessivo familiare non superiore 8.000,00 euro;
- il richiedente o un altro componente della sua famiglia anagrafica è esente per effetto di convenzioni internazionali (ad esempio, diplomatici e militari stranieri);
- il richiedente ha pagato il canone mediante addebito sulle fatture per energia elettrica, e lui stesso o un altro componente della sua famiglia anagrafica ha pagato anche con altre modalità, ad esempio mediante addebito sulla pensione;
- canone pagato mediante addebito sulle fatture per energia elettrica e lo stesso è stato pagato anche mediante addebito sulle fatture relative ad un’utenza elettrica intestata ad un altro componente della stessa famiglia anagrafica;
- il richiedente ha presentato la dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchi televisivi da parte propria e dei componenti della sua famiglia anagrafica.
Per richiedere il rimborso, L’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione uno specifico modello da inviare tramite un intermediario abilitato oppure a mezzo raccomandata a/r.